Sintesi dei risultati del questionario sulla qualità percepita somministrato a maggio 2021

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

La partecipazione delle famiglie in questo momento di emergenza sanitaria si concretizza anche nella possibilità di poter contattare via telematica i bambini che sono costretti all’isolamento, per poter permettere loro di condividere i principali momenti della quotidianità a scuola (es. appello) +  vengono offerti alle famiglie materiale ed indicazioni per poter coltivare la nostra progettualità anche nell’ambiente domestico -Sono previsti momenti di confronto e scambio sia in gruppo che individualmente, anche a seconda delle esigenze dello specifico gruppo sezione Famiglie come protagoniste.

Si utilizzano webinar per gli incontri di sezione o di scuola.

I colloqui individuali sono in presenza ma su appuntamento

REGOLAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 – Costituzione degli Organi Collegiali e loro finalità

Nel quadro del sistema nazionale pubblico di istruzione, per rendere effettiva ed efficace la collaborazione di tutte le componenti alla gestione delle attività educative- didattiche della scuola, secondo le istanze espresse nella legislazione scolastica italiana, con particolare riferimento alla Legge 62/2000 sulle scuole paritarie, nelle scuole gestite dalla Fondazione “Opera Pia Antonio Paltrinieri” sono istituiti gli Organi Collegiali di cui agli articoli successivi.

La composizione, il funzionamento e le articolazioni degli Organi Collegiali tengono presente la distinzione dei ruoli e delle responsabilità, la distinzione tra funzioni di indirizzo, di controllo e di gestione.

Date le specifiche finalità educative delle scuole della Fondazione Paltrinieri ispirate alla concezione cristiana della vita, ogni atto, iniziativa o decisione di qualunque organo collegiale dovrà essere in sintonia con le suddette finalità istituzionali, secondo quanto esposto nello specifico Progetto Educativo, che viene assunto come centro ispiratore di tutta l’attività educativa delle scuole gestite dalla Fondazione.

All’Ente Gestore spetta il giudizio sulla eventuale difformità degli atti collegiali dalle finalità istituzionali e i provvedimenti applicativi conseguenti.

Art. 2 –  Organi Collegiali della Scuola

Sono istituiti i seguenti ‘Organi Collegiali’:

  1. Consiglio di Scuola.
  2. Consigli di Sezione e Intersezione.
  3. Collegio dei Docenti.
  4. Assemblee dei genitori di Sezione e di Intersezione.
  5. Assemblea dei Genitori della scuola.

ed è riconosciuto il Diritto dei Genitori di riunirsi in assemblea nei locali della scuola.

CAPITOLO I

CONSIGLIO DI SCUOLA

Art. 3 – Composizione

Il Consiglio di Scuola dell’Infanzia è composto da

Membri di diritto:

  • Il Legale Rappresentante della Scuola o un suo delegato
  • Il Coordinatore delle attività educativo-didattiche della scuola

Membri elettivi:

  • 2 docenti e 2 genitori
  • 1 non docente.

I genitori, i docenti e i non docenti sono eletti dalle rispettive categorie.

La partecipazione al Consiglio di Scuola non dà luogo a compensi aggiuntivi o a rimborsi spese a nessuno dei componenti.

Possono essere chiamati a partecipare alle sedute del Consiglio di Scuola, a titolo consultivo, il coordinatore pedagogico FISM e/o altri esperti per iniziativa del Gestore o su proposta della Giunta Esecutiva o su richiesta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio.

Art. 4 – Competenze

Il Consiglio di Scuola ha competenza per quanto segue:

  1. qualora il Legale Rappresentante del Gestore non intenda avvalersi del diritto di presiedere il Consiglio di Scuola, lo stesso Consiglio elegge nella prima seduta, tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente a maggioranza assoluta nella prima votazione, a maggioranza relativa nella seconda votazione.
  2. nomina formalmente nella prima seduta la Giunta Esecutiva composta secondo quanto stabilito dall’art. 9;
  3. segue la puntuale esecuzione nelle varie attività della scuola le finalità del Progetto educativo e del Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) elaborato dal Collegio dei Docenti e debitamente approvato dal Gestore della Scuola, secondo quanto previsto dal Regolamento in materia di autonomia scolastica (art. 3 DPR 275/99);
  4. dispone l’adattamento delle diverse attività scolastiche al calendario scolastico regionale, secondo quanto previsto dal Regolamento in materia di autonomia scolastica (art. 5 DPR 275/99);
  5. promuove contatti con altre Scuole al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione (art. 7 DPR 275/99 ‑ reti di scuole);
  6. promuove e sottopone alla approvazione del Gestore la partecipazione della Scuola ad attività culturali, sportive, ricreative e ludiche in collaborazione con l’extra scuola, di particolare interesse educativo;
  7. propone all’Ente Gestore della Scuola, a seguito delle richieste del Collegio dei Docenti, l’acquisto, il rinnovo e la conservazione delle attrezzature e dei sussidi didattici e del materiale di gioco;
  8. prende atto e cura l’osservanza del Regolamento della Scuola, che contiene le regole per il funzionamento e l’organizzazione del servizio.

Art. 5 ‑ Funzioni del Presidente

Il Presidente del Consiglio di Scuola nomina tra i membri del Consiglio stesso un Segretario, con il compito di redigere e leggere i verbali delle riunioni, di coadiuvarlo nella preparazione e nello svolgimento delle riunioni consiliari e di provvedere alla pubblicazione e alla comunicazione delle delibere del Consiglio, come previsto dall’art.  7

Spetta al Presidente convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Scuola, secondo le proposte e le indicazioni della Giunta Esecutiva.

Nel caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di rappresentanza il Consiglio provvederà all’elezione di un nuovo Presidente.

Il vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento momentaneo.

Art. 6 ‑ Durata in carica del Consiglio di Scuola

Il Consiglio di Scuola dura in carica tre anni ed esercita le proprie funzioni fino all’insediamento del nuovo Consiglio.

I Consiglieri che, nel corso dei tre anni, perdono i requisiti per i quali sono stati eletti, o coloro che non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute consecutive, verranno sostituiti dal rappresentante della stessa categoria, che nella votazione per l’elezione dei membri del Consiglio è risultato il primo dei non eletti. In caso di impossibilità della surroga si procederà ad elezioni suppletive, da tenersi possibilmente insieme alle elezioni annuali per i Consigli di Sezione/Intersezione.

Art. 7 ‑ Convocazioni, ordini del giorno, riunioni, delibere, pubblicità delle sedute

Il Consiglio di Scuola dovrà riunirsi almeno tre volte nel corso dell’anno scolastico, nei locali della Scuola ed in ore non coincidenti con l’orario delle attività didattiche.

La data e l’ora di convocazione vengono fissate dalla Giunta Esecutiva. Il Presidente provvede ad inviare ai Consiglieri la convocazione almeno 5 giorni prima della data fissata. In caso di urgenza la convocazione è fatta dal Presidente anche verbalmente e con qualsiasi mezzo. La convocazione dovrà indicare l’elenco completo degli argomenti posti all’ordine del giorno. Copia della convocazione e del relativo «ordine del giorno» dovrà essere affissa nello stesso termine nell’apposito albo della Scuola.

Qualora nell’ordine del giorno fosse incluso l’esame di qualche documento, questo sarà a disposizione dei consiglieri presso la Giunta Esecutiva dal giorno precedente quello della riunione del Consiglio.

Per la validità delle riunioni del Consiglio in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri; in seconda convocazione (dopo un’ora) la riunione è valida qualunque sia il numero dei Consiglieri presenti, purché almeno uguale a tre.

Le deliberazioni del Consiglio di Scuola, per estratto, vengono pubblicate nell’apposito albo della Scuola.

Le deliberazioni che riguardano persone non sono pubbliche.

Le deliberazioni del Consiglio di Scuola sono adottate a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti; quando la votazione è palese in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La votazione è segreta quando si provvede alla designazione delle cariche di Presidente, di Vice-Presidente ed ogni qualvolta si vota per questioni riguardanti persone. In ogni altro caso la votazione è fatta per alzata di mano, a meno che almeno 1/3 dei Consiglieri presenti non faccia richiesta di votazione segreta.

Alle sedute del Consiglio di Scuola possono assistere come “uditori” i genitori dei bambini frequentanti e il personale docente e non docente.

Art. 8 ‑ Riunione congiunta dei vari Organi Collegiali

Su convocazione del Legale Rappresentante dell’Ente Gestore, dopo preventivo accordo col Presidente del Consiglio di Scuola, possono aver luogo riunioni congiunte dei vari Organi Collegiali per l’esame e la discussione di problemi di comune interesse riguardanti aspetti fondamentali della vita della Scuola.

Lo svolgimento delle riunioni congiunte avviene in analogia con quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Scuola; le presiede il Legale Rappresentante dell’Ente Gestore, il quale designa in apertura di riunione un Segretario per la stesura del verbale.

CAPITOLO II

GIUNTA ESECUTIVA

Art. 9 ‑ Composizione e durata

La Giunta Esecutiva è composta dal Legale Rappresentante della Scuola, dal Coordinatore delle attività educativo-didattiche, dal Presidente del Consiglio di Scuola e, qualora questo coincida con il Legale Rappresentante, da un altro membro del Consiglio di Scuola, designato dal Consiglio stesso.

La Giunta Esecutiva è presieduta dal Legale Rappresentante dell’Ente Gestore, che designa tra i membri della Giunta il Segretario, il quale provvederà alla verbalizzazione delle sedute.

La Giunta Esecutiva dura in carica tre anni.

Art. 10 ‑ Competenze

La Giunta Esecutiva prepara gli argomenti da sottoporre all’esame del Consiglio di Scuola, corredandoli eventualmente dei documenti utili per la loro discussione, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso. I membri del Consiglio di Scuola che vogliono proporre argomenti da discutere nel Consiglio dovranno farle pervenire in tempo utile al Presidente della Giunta Esecutiva, presso la segreteria della Fondazione.

La Giunta Esecutiva cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Scuola e informa lo stesso sull’avvenuta esecuzione.

Art. 11 – Convocazione e delibere

La Giunta Esecutiva è convocata dal suo Presidente.

Le deliberazioni della Giunta Esecutiva sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

CAPITOLO III

CONSIGLI DI SEZIONE / INTERSEZIONE

ASSEMBLEE DI SEZIONE / INTERSEZIONE

Art. 12 ‑ Composizione

I Consigli di Sezione sono composti da tutti i docenti della sezione, da due genitori eletti dai genitori dei bambini della Sezione e dal Coordinatore delle attività educative-didattiche.

Essi sono convocati dal Coordinatore delle attività educativo-didattiche e presieduti dallo stesso o, su sua delega, da un docente membro del Consiglio stesso.

I Consigli di Intersezione sono composti da tutti i docenti delle sezioni interessate e dai rappresentanti dei genitori membri dei Consigli delle sezioni interessate; sono convocati dal Coordinatore delle attività educativo-didattiche, previa comunicazione alla Giunta esecutiva e presieduti dallo stesso o, su sua delega, da un docente membro del Consiglio stesso.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Sezione/Intersezione sono attribuite dal Coordinatore delle attività educative-didattiche ad un docente membro del Consiglio stesso.

La partecipazione ai Consigli di Sezione/Intersezione è obbligo di servizio per i docenti.

Alle sedute dei Consigli di Sezione/Intersezione possono partecipare, su invito del Coordinatore delle attività educativo-didattiche e/o del Gestore, a titolo consultivo gli esperti impegnati in progetti in fase di realizzazione nella scuola, il Coordinatore Pedagogico FISM, lo specialista che opera nella Scuola con competenze medico-psico-pedagogiche, altri esperti di problemi educativi-pedagogici.

Le Assemblee di Sezione sono composte da tutti i docenti della sezione, da tutti i genitori dei bambini della Sezione e dal Coordinatore delle attività educativo-didattiche.

Esse sono convocate e presiedute dal Coordinatore delle attività educativo-didattiche o, su sua delega, da un docente membro dell’Assemblea.

Le Assemblee di Intersezione sono composte da tutti i docenti delle sezioni, da tutti i genitori dei bambini delle Sezioni interessate e dal Coordinatore delle attività educativo-didattiche. Esse sono convocate dal Coordinatore delle attività educativo-didattiche e presiedute dal Coordinatore stesso o, su sua delega, da un docente membro dell’Assemblea.

Le funzioni di Segretario delle Assemblee di Sezione e di Intersezione sono attribuite dalla Coordinatrice delle attività educative-didattiche ad un docente membro dell’Assemblea.

La partecipazione alle Assemblee di Sezione/Intersezione è obbligo di servizio per i docenti.

Alle sedute delle Assemblee di Sezione e di Intersezione possono partecipare, su invito del Coordinatore delle attività educative-didattiche e/o del Gestore, a titolo consultivo, gli esperti impegnati in progetti in fase di realizzazione nella scuola, il Coordinatore Pedagogico FISM, lo specialista che opera nella Scuola con competenze medico-psico-pedagogiche, altri esperti di problemi educativi.

Art. 13 ‑ Competenze

I Consigli di Sezione/Intersezione, le Assemblee di Sezione e di Intersezione si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario scolastico col compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori e bambini. I Consigli di Sezione/Intersezione, le Assemblee di Sezione e di Intersezione possono altresì esprimersi riguardo ad altri argomenti legati al buon funzionamento delle sezioni e proporre eventuali soluzioni agli organi competenti.

Le competenze relative alla programmazione delle attività didattiche e al loro coordinamento spettano al Consiglio di Sezione/Intersezione con la sola partecipazione dei docenti e, eventualmente, del Coordinatore Pedagogico FISM, e dello specialista con compiti medico-psico-pedagogici, che comunque partecipano su invito del Coordinatore delle attività educativo-didattiche e a titolo consultivo.

I Consigli di Sezione/Intersezione per le competenze relative alla programmazione delle attività didattiche e al loro coordinamento, con la sola partecipazione dei docenti, si riuniscono con frequenza di norma mensile.

CAPITOLO IV

COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 14 ‑ Composizione e riunioni

Il Collegio dei Docenti è composto da tutto il personale docente, compreso quello per il sostegno, in servizio nella Scuola dell’Infanzia e dal Coordinatore delle attività educativo-didattiche che lo convoca e lo presiede.

Esercita le funzioni di Segretario un docente, designato dal Coordinatore delle attività educativo-didattiche, che redige il verbale di ogni riunione.

Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico, si riunisce successivamente secondo il calendario deliberato nella prima riunione (art. 15 punto e), comunque almeno una volta ogni due mesi. Può riunirsi anche al di fuori del calendario previsto, in caso di urgenza, per iniziativa del Coordinatore delle attività educativo-didattiche oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

Le riunioni del Collegio Docenti hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario scolastico; la partecipazione alle sedute del Collegio Docenti è obbligo di servizio.

Le sedute del Collegio Docenti non sono pubbliche; i verbali sono riservati ai membri del Collegio.

Allo scopo di esaminare argomenti relativi agli aspetti fondamentali della vita della scuola alle sedute del Collegio Docenti partecipa anche il Legale Rappresentante.

Alle sedute del Collegio dei Docenti possono partecipare, su invito del Coordinatore delle attività educativo-didattiche, a titolo consultivo, il Coordinatore Pedagogico FISM, lo specialista che opera nella Scuola con compiti medico-psico-pedagogici, altri esperti di problemi educativi-pedagogici-didattici.

Art. 15 ‑ Competenze

Al Collegio dei Docenti compete:

  1. elaborare la programmazione educativo-didattica in coerenza con il Progetto Educativo della scuola, nel rispetto degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato.          
  2. elaborare, verificare e aggiornare, per quanto di sua competenza, il Piano dell’Offerta Formativa (POF) come prescritto dall’art. 3 del D.P.R. 275/1999.
  3. verificare e valutare periodicamente l’andamento complessivo dell’attività educativa- didattica rispetto agli obiettivi programmati e proporre, ove necessario, opportune misure per il suo miglioramento;
  4. definire le modalità che verranno adottate per dare puntuale informazione ai genitori sull’andamento dell’attività educativo-didattica;
  5. approvare il piano delle attività collegiali dell’anno scolastico, d’intesa con il Gestore della Scuola;
  6. proporre al Gestore i tempi e i modi per il recupero delle ore prestate in eccedenza all’orario di lavoro settimanale;
  7. promuovere e adottare eventuali iniziative di sperimentazione in conformità alla normativa vigente sull’autonomia scolastica;
  8. si attiva per la formazione continua del personale docente facendo presente al Gestore le occasioni di aggiornamento e l’autorizzazione a coglierle.
  9. formulare proposte al Coordinatore delle attività educative-didattiche per la formazione e la composizione delle sezioni, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Scuola e della normativa vigente sull’autonomia delle singole istituzioni scolastiche;
  10.  eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio di Scuola, con votazione segreta;
  11. esaminare, allo scopo di mettere in atto ogni possibile tempestivo intervento, i casi di irregolare comportamento di bambini, su proposta dei docenti della sezione e sentiti gli specialisti che collaborano con la scuola, con compiti di coordinamento pedagogico-didattico, medico-psico-pedagogico.

Per le proprie deliberazioni il Collegio Docenti tiene presenti le eventuali proposte e pareri dei Consigli di Sezione / Intersezione, delle Assemblee di Sezione e Intersezione.

CAPITOLO V

COLLEGIO DEI DOCENTI DI ZONA

Art. 16 – Finalità, composizione e riunioni

Il Collegio dei Docenti di Zona è l’organo collegiale che crea opportunità di confronto e crescita professionale, di messa in rete di esperienze, problematiche e possibili soluzioni, nell’ottica di scambi pedagogici e didattici tra le scuole della stessa zona, nello spirito di quanto previsto dal D.P.R. n° 275/1999 art. 7 – Reti di scuole.

Il Collegio dei Docenti di Zona è costituito da tutte le insegnanti e da tutte i Coordinatori delle attività educative-didattiche delle scuole FISM della zona.

È convocato e presieduto dal Coordinatore pedagogico-didattico FISM di zona, sentite i Coordinatori delle attività educative-didattiche; si riunisce almeno tre volte nell’anno scolastico.

Art. 17 – Competenze

Al Collegio dei Docenti di Zona compete:

a) approfondire le linee generali della programmazione educativo-didattica predisposta dalle scuole;

b) individuare e suggerire eventuali riferimenti contenutistici e/o percorsi di lavoro su tematiche di interesse generale;

c) proporre strumenti di osservazione, modalità di verifica, modelli e procedure di monitoraggio/valutazione dei processi e degli esiti;

d) elaborare strumenti per verificare la qualità del servizio nell’ottica dell’autovalutazione della scuola;

e) suggerire modalità di documentazione dell’attività didattica;

f) elaborare e proporre strategie/programmi per il miglioramento dei rapporti tra scuola e famiglia;

g) approfondire progetti di innovazione/sperimentazione metodologica e didattica e/o di collegamento tra la scuola dell’infanzia, i servizi educativi 0-3 anni e la scuola primaria

h) realizzare progetti in continuità con le proposte del territorio;

i) condividere percorsi formativi legati al Miglioramento ed alla Qualificazione della didattica;

l) socializzare esperienze, strategie e metodologie specifiche di ciascuna scuola nell’ottica della condivisione;

m) contribuire allo sviluppo di una Cultura per e dell’Infanzia come patrimonio dell’offerta formativa di scuole aderenti alla FISM che operano in un determinato territorio.

CAPITOLO VI

DIRITTO DI ASSEMBLEA DEI GENITORI

Art. 18- Diritto di Assemblea

Ai genitori dei bambini della Scuola è riconosciuto il diritto di iniziativa per riunirsi in Assemblea nei locali della Scuola, su problemi di carattere educativo-pedagogico-organizzativo secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Art. 19 – Funzionamento

Le Assemblee dei Genitori possono essere di Sezione, di Intersezione o di Scuola.

Le Assemblee si svolgono nei locali della Scuola, in orario non coincidente con quello dell’attività scolastica.

I genitori promotori di volta in volta devono comunicare alla Giunta esecutiva l’ordine del giorno da trattare e concordare la data e l’orario di svolgimento. La Giunta esecutiva ne, autorizza la convocazione.

I genitori promotori ne danno comunicazione a tutti i genitori almeno 5 giorni prima mediante comunicazione scritta, rendendo noto anche l’ordine del giorno, come comunicato alla Giunta esecutiva.

L’Assemblea di Sezione o Intersezione è convocata per iniziativa dei genitori rappresentanti di Sezione o Intersezione o da almeno il 20% dei genitori della/e Sezione/i interessata/e.

L’Assemblea di Sezione e quella di Intersezione sono presiedute da uno dei genitori rappresentanti delle Sezioni interessate.

L’Assemblea di Scuola è convocata per iniziativa dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Sezione/Intersezione o di almeno il 20% dei genitori della Scuola.

L’Assemblea di Scuola è presieduta da uno dei genitori promotori ed eletto all’inizio dell’Assemblea.

L’Assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione alla Giunta Esecutiva

Il Presidente dell’Assemblea designa il Segretario che redige il verbale.

Il verbale deve essere tempestivamente consegnato alla Giunta esecutiva che la sua conservazione.

Le conclusioni delle Assemblee dei genitori sono comunicate alla Giunta esecutiva

All’Assemblea di Sezione, di Intersezione, di Scuola possono partecipare con diritto di parola il Legale Rappresentante dell’Ente Gestore, il Coordinatore delle attività educativo-didattiche e le insegnanti delle Sezioni interessate.

CAPITOLO VII

ESERCIZIO DEL VOTO – NORME COMUNI

Art. 20 ‑ Elettorato

L’elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze negli Organi Collegiali previste dal presente «Regolamento» spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie rappresentate in tali organismi: docenti, non docenti, genitori di bambini iscritti e frequentanti.

 L’elettore che appartenga contemporaneamente a più categorie (genitori, personale docente e non docente) esercita l’elettorato attivo e passivo per ogni categoria di appartenenza.

Art. 21 – Candidature: elettorato passivo

Per il Consiglio di Scuola:

a) personale docente e non docente: tutti i docenti e i non docenti possono essere candidati ed eletti a rappresentare la loro categoria.

Altri membri della medesima categoria li candidano dopo aver acquisito la loro disponibilità all’accettazione della candidatura.

b) genitori: tutti i genitori (padre e madre o coloro che esercitano la potestà parentale), possono essere candidati ed eletti a rappresentare la loro categoria.

Altri membri della medesima categoria li candidano dopo aver acquisito la loro disponibilità all’accettazione della candidatura.

Per i Consigli di Sezione/Intersezione:

a) tutti i genitori della sezione possono essere eletti rappresentanti della sezione di appartenenza.

I genitori esercitano tale diritto di voto per ogni sezione frequentata dai figli.

Art. 22 ‑ Svolgimento delle elezioni

Le modalità e le norme particolari per l’esercizio del voto vengono fissate dall’apposita Commissione Elettorale, nominata dal Coordinatore delle attività educativo-didattiche in tempo utile per la preparazione delle operazioni elettorali.

La Commissione elettorale è composta dal Coordinatore delle attività educativo-didattiche, che la presiede, e da almeno un rappresentante per ciascuna delle categorie interessate: genitori, docenti, non docenti.

Art. 23 – Validità degli Organi Collegiali

L’Organo Collegiale è valido anche quando una delle componenti, sebbene invitata, non ha espresso i suoi rappresentanti.

Art. 24 ‑ Interpretazione, integrazione e modificabilità del «Regolamento»

In caso di dubbi d’interpretazione di qualche punto del presente “Regolamento” o di eventuale carenza normativa, l’organo competente per le opportune chiarificazioni o integrazioni è l’Ente Gestore.

Il presente regolamento può essere modificato solo quando ne facciano richiesta almeno 1/5 degli elettori fra genitori, docenti, non docenti o 1/5 dei membri del Consiglio di Scuola. La richiesta deve essere presentata al Legale Rappresentante dell’Ente Gestore con l’indicazione della norma che si propone di modificare o introdurre e con la formulazione di quella nuova, accompagnata dalla motivazione della richiesta.

Il Legale Rappresentante dell’Ente Gestore acquisisce il parere del Consiglio di Amministrazione dell’Ente in merito all’approvazione o al rigetto della richiesta di modifica.

Art. 25 ‑ Vigore del presente «Regolamento»

Il presente ‘Regolamento’ entra in vigore il giorno 10 gennaio 2013.

Ultimo aggiornamento dicembre 2020

Veduta dell’antica corte Paltrinieri